E’ legale dare come premi a sagre, feste paesane e luna park degli animali ? NO.
In Lombardia NO.
Esiste una legge, l 16/2006, LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, che recita testualmente:
Art. 3
(Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)
4. E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
5. E’ vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.
6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste.
Allora perché in molti luna park ambulanti si continuano a dare pulcini, papere e criceti come premi per il tiro a segno, tenendoli in spazi limititati, in mezzo al caos totale che genera un posto pieno di giostre, bambini urlanti e musica a tutto volume? Perché non ci sono persone che segnalano questi abusi, in primo luogo e perché nemmeno gli addetti ai lavori ovvero i veterinari delle ASL conoscono o sono in grado di applicare questa legge. Ci si chiede cosa ci sia mai di difficile nell’applicare una norma che dice: . E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. di fronte a uno stand in cui pulcini, papere e criceti vengono utilizzati come premi. E’ di pochi giorni fa il caso di una ASL del pavese che ha permesso che questa barbarie continuasse indisturbata perché secondo la sua esclusiva e insindacabile opinione le papere, i pulcini e i criceti “non sono animali di affezione.” Eppure a chiunque la frase “E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.” non risulta avere dei margini di interpretazione di questo genere.
Proprio lavorando su questo caso che potrebbe creare un dannosissimo precedente per l’applicazione di questa legge, Annalisa Gasparre, rappresentante territoriale della LAV (Lega Anti Vivisezione) spiega: “Come LAV, abbiamo avviato i procedimenti amministrativi per avere le informazioni che ci servono. Sulla base di quanto risulterà, capiremo che strada intraprendere. La legge regionale suindicata all’art. 2 “Oggetto” afferma che “ai fini della presente legge per animali d’affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo” e al c. 2 aggiunge che “le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874”
Il concetto di animale d’affezione è sottoposto ad evoluzione culturale e sociale e, in assenza di cristallizzazione dello stesso e di un etichettamento che non può avere luogo in una società moderna caratterizzata da spinte socio-culturali continuamente mutanti e in itinere, nell’esplicitare – laddove proprio se ne ravvisi la necessità – per quali specie animali vige il divieto di “usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività”, riteniamo debba farsi riferimento alla parte descrittiva della definizione data dall’art. 2 della legge 16/2006, vale a dire quella in cui si lega la qualificazione di “animale d’affezione” alla circostanza che gli animali “stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo”. Del resto, a nostro avviso, non si tratta neanche di discernere quali specie animali possono essere utilizzate come premio, regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività, bensì quella di evidenziare la ratio del divieto contenuto nella legge, che sembra essere quella di interdire una condotta che attribuisce il possesso di una cosa come conseguenza di una superficiale vincita o donazione in giochi, feste, sagre, lotterie e sottoscrizioni, perché potenzialmente diseducativa e pregiudizievole nei confronti dell’aggiudicatario della ‘cosa’. Non pare razionale legare tale pregiudizio al ‘tipo’ o alla specie di animale. Ma non solo. Il legislatore regionale, all’art. 1 ha inteso pronunciarsi limpidamente sui fini della legge chiarendo di voler “favorire la corretta convivenza tra uomo e animale” e “tutelare la salute, il benessere e l’ambiente” sancendo “il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto dello loro esigenze fisiologiche ed etologiche”, principi riconosciuti anche da costante giurisprudenza.
La circostanza che i c.d. animali da cortile rientrano tra le specie utilizzate in zootecnia non va ad inficiare il principio sopra espresso, perché l’utilizzo di animali nei casi contemplati dall’art. 3 c. 4 prescinde dal contesto zootecnico e dal sistema di allevamento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa speciale di settore.
Questa Associazione ritiene opportuno e auspicabile che l’Ufficio Diritti Animali della Provincia di Pavia, ad evitare ulteriori equivoci sulla definizione di “animale d’affezione” e sull’applicabilità della legge regionale – in specie dell’art. 3 c. 4 - esprima urgentemente il proprio parere.
Credo sia una importante opportunità per allargare il concetto di animale d’affezione e dare una spinta alla crescita culturale.. il cambiamento è già in corso, ne sono convinta.”
Esistono diversi precedenti, sebbene non giurisprudenziali ma applicazioni della legge 16/06 come segnalato da Sara Pepi, Presidente ENPA Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione di Brescia. La sezione di Brescia ha infatti ottenuto la sanzione e la diffida, e in almeno tre casi l’annullamento di attività simili. Sconsigliano quindi in questi casi di appellarsi a regolamenti comunali e consigliano invece di pretendere l’immediata applicazione della legge 16/06 come hanno fatto loro, ottenuta anche per i pesci rossi e quindi a maggior ragione ottenibile per animali che in un contesto del genere possono soffrire maggiormente.
Un consulente legale di Vita da Cani Onlus spiega che stessa legge regionale definisce animali d’affezione “quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo “. Dunque la distinzione non è tra specie o razze di animali, ma conta di più l’aspetto “psicologico” del rapporto che l’uomo intende stabilire con l’animale. Con riferimento ai criceti la questione è molto semplice: nessuno si mangerebbe mai un criceto, per cui è indiscutibile che gli stessi siano (e lo sono per tradizione) animali d’affezione. Con le anatre ed i pulcini è un po’ meno facile provare che siano animali da affezione. Ciò non toglie che dal contesto della manifestazione (non è una fiera di allevatori in cui normalmente può avvenire una compravendita di animali chiaramente destinati a scopi non affettivi), dalla natura dei soggetti che ricevono il dono (spesso, credo, bambini), e dalla causa della donazione (che è chiaramente una donazione fatta per offrire un animale di compagnia) non si può argomentare che le bestiole in palio non siano animali da affezione. Dunque l’ASL dovrebbe essere tenuta ad intervenire e applicare la sanzione (da €. 150 a €. 900) a chi contravviene a questa legge.
Sicuramente in questi casi di maltrattamenti degli animali, sotto gli occhi di tutti, i primi interventi utili sono la segnalazione degli abusi a una o più associazioni per la protezione degli animali. Nel caso del luna park del pavese, per esempio, è stato provvidenziale l’intervento di AgireOra che tramite una delle mailinglist più attive della rete ha dato il via immediatamente a un coro di proteste via email giunte ai responsabili della manifestazione. Questi sono così stati allertati sulla situazione e hanno garantito l’intervento immediato di Polizia Locale, ASL e Carabinieri sebbene poi la questione interpretativa della legge da parte della ASL abbia giocato un ruolo decisamente negativo ai fini di una veloce risoluzione.